A decorrere dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende rassegnare le proprie dimissioni potrà farlo efficacemente esclusivamente online, utilizzando appositi moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e trasmettendoli al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attraverso il portale www.lavoro.gov.it.
La nuova normativa, introdotta dal D.Lgs. 151/2015, prevede la facoltà per il lavoratore di trasmettere le dimissioni autonomamente, a condizione che lo stesso sia in possesso del PIN fornito dall'INPS, necessario ai fini del riconoscimento all'interno del portale www.lavoro.gov.it. In alternativa, le dimissioni potranno essere comunicate per il tramite di un patronato o altro soggetto abilitato.
Il lavoratore potrà revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni a decorrere dall'avvenuto invio telematico del modulo di dimissioni, utilizzando le medesime modalità.
